Nuovo APE Unico

A cura di Lucia Criscuolo

 

 

Il primo ottobre pare sia la data per l'entrata in vigore delle nuove normative relative all’Attestato di Prestazione Energetica, il documento indicante le prestazioni energetiche di un immobile e indispensabile soprattutto nei casi di trasferimento a titolo oneroso, quindi vendita e locazione.

 

Un mutamento principalmente finalizzato a rendere omogenei sul territorio sia il modello stesso di attestato che la metodologia per effettuare i calcoli.

 

La novità più importante è proprio l’introduzione di un modello unico di APE, redatto in base a una metodologia univoca per tutto il territorio nazionale, alla quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

 

Il nuovo APE dovrà contenere le seguenti indicazioni:

 

• prestazione energetica globale dell’edificio, sia per quel che riguarda l’energia primaria totale che per l’energia primaria rinnovabile;

 

• la qualità energetica dell’immobile, finalizzata al contenimento dei consumi energetici sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo;

 

• le emissioni di anidride carbonica 

 

• l’energia esportata.

 

Avrà una durata temporale di dieci anni a partire dal suo rilascio e sarà aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione, inerente elementi edilizi o termici, che modifichino la classe energetica dell’edificio.

 

Dovrà essere redatto da un soggetto abilitato che dovrà effettuare un sopralluogo presso l’unità immobiliare, con una eventuale redazione di diagnosi energetica, per l’individuazione degli interventi di riqualificazione che risultino economicamente convenienti.

 

Le regioni e le provincie autonome dovranno definire piani e procedure di controllo che consentiranno di analizzare almeno il 2% degli attestati depositati ogni anno.

 

Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).

 

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore Enea metterà a disposizione le informazioni relative alla determinazione della prestazione media degli edifici esistenti, richiesta sulla prima pagina Ape.

 

Viene semplificato lo schema di annuncio immobiliare, per le esposizioni delle agenzie;

 

Viene definito il sistema informativo nazionale denominato SIAPE (Sistema Informativo  sugli Attestati di Prestazione Energetica).


L’art. 4 comma 3 impone l’obbligo a tutti i software commerciali di generare oltre l’Ape il tracciato informatico dei dati di input per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.


Le sanzioni per il certificato energetico sono quelle previste dall’articolo 15 del Dlgs 192/2005:


- A carico del certificatore corrisponde ad una multa da 700 a 4.200 euro per un Ape non corretto.


- Per il direttore dei lavori la multa varia dai 1.000 ai 6.000 euro, per la mancata presentazione dell’Ape presso il Comune.


- Per il costruttore/proprietario la sanzione oscilla tra i 3.000 fino ai 18.000 euro, in caso di mancata redazione dell’Ape per edifici nuovi, ristrutturati, messi in affitto o in vendita.

 

 

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