L'Attestato di Prestazione Energetica APE

La certificazione energetica degli edifici è una procedura che attesta, tramite l'Attestato di Certificazione Energetica, il rendimento energetico di un edificio al fine di ridurre i consumi di energia e di minimizzare gli effetti negativi dell'attività umana sull'ambiente, rendendo il nostro sviluppo sostenibile.

 

E’ anche da intendersi quale strumento per la trasparenza del mercato immobiliare così che il futuro acquirente, ricevendo la certificazione energetica dal venditore, possa sapere con precisione l’effettivo valore di consumo dell’immobile che è in procinto di acquistare.

 

L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione ed in esso devono essere riportati i dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio e le raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.

 

E’ un documento obbligatorio da allegare all'atto notarile in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile (compravendita) e, dal 1 luglio 2010 la certificazione energetica è obbligatoria anche in caso di affitto dell'appartamento o del locale oggetto di certificazione.

 

È interesse del consumatore, sia acquirente che affittuario di un immobile, sapere se l’edificio consente o meno un risparmio energetico. Infatti un edificio non adeguatamente isolato o che non abbia nessun dispositivo di produzione di energia alternativa, inevitabilmente genera costi più elevati.

 Il certificato energetico fornisce tutte le informazioni sulla tipologia del fabbricato che si sta acquistando sotto l’aspetto del risparmio energetico.

 

Nel certificato è indicata la quantità di energia consumata annualmente dall'edificio, vale 10 anni e riporta dettagliate informazioni sull'involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati.

 

Chi può effettuare la certificazione energetica degli edifici?

Secondo l’art. 2 sono riconosciuti come soggetti certificatori: i tecnici abilitati,  gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, le cui attività siano esplicate con uno o più tecnici abilitati; gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica connessa, accreditati presso Accredia, l’organismo nazionale di accreditamento o un suo equivalente europeo, sempre le cui attività siano esplicate con uno o più tecnici abilitati; le società di servizi energetici (ESCO), che operino anche’esse attraverso uno o più tecnici abilitati.

 

I tecnici abilitati (art. 3), inoltre, dovranno assicurare imparzialità ed indipendenza attraverso una sottoscrizione contenuta nell’attestato di certificazione energetica nei quali si dichiara, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, l’assenza di conflitto di interessi attraverso il non coinvolgimento con il processo di progettazione e realizzazione dell’edificio nonché rispetto ai vantaggi che può trarne il richiedente (il committente), con il quale non può esserci parentela fino al quarto grado. Tale dichiarazione, tra l’altro, era già richiesta dal d.lgs. 115/2008, il nuovo decreto aggiunge l’elemento della parentela, che tuttavia era già sottointeso.

 

Gravi (in seguito alle modifiche del Decreto 63/2013 convertito con la Legge 90/2013) sono le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.

 

- Se l'immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro.

- Se l'immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.

- Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro (comma 10).

 

Il nuovo volto dell'APE Unico 2015:

 

Abbiamo già ampiamente parlato sul nostro blog delle novità che riguardano il nuovo APE e, in seguito alle varie proroghe, possiamo confermare che a partire da oggi entreranno in vigore i decreti attuativi della legge 90/2013.

 

Le caratteristiche del nuovo APE riguardano:

  • Le classi energetiche che passeranno da sette a dieci: dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
  • Nuovi indicatori: sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti. Sono previsti indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile;

In caso di nuova costruzione o risanamento a dover richiedere l’Ape è il costruttore. Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a compravendita o locazione spetta al proprietario ottenere l’attestazione, ma può essere fatto redigere anche dal condominio, e questo comporta una spesa minore.

 

Si calcola che su almeno il 2% degli attestati rilasciati scattino dei controlli e le sanzioni previste per tutti i soggetti coinvolti non sono di poco conto.

 

Il progettista che rilascia un’attestazione senza aver rispettato i criteri obbligatori previsti è punito con sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro, ed in più il fatto sarà segnalato all’ordine od al collegio di riferimento che dovranno prendere provvedimenti in merito.

 

Se in edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni che ne hanno modificato le prestazioni sul piano energetico manca l’Ape, il costruttore od il proprietario saranno puniti con una sanzione amministrativa da 3000 euro a 18000 euro.

 

Se invece l’Ape manca in un atto di compravendita o locazione, rispetto al passato l’atto resta valido, ma il venditore o proprietario potranno avere una multa tra i 3000 euro e i 18000 era nel primo caso e fra i 300 euro e i 1800 nel secondo.

 

A poter rilasciare l’Ape, dopo aver effettuato un sopralluogo dell’immobile, sono solo soggetti qualificati:

  • tecnici qualificati, singoli od associati;
  • Esco (una Energy Service Company);
  • tutti gli enti e gli organismi in possesso dei requisiti previsti dal Dpr 75/2015 ed accreditati a livello nazionale.

Ha una validità di 10 anni dal momento del rilascio, tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In questo caso il certificato sarà da rifare.

 

Tra i vari cambiamenti il decreto prevede venga introdotto  il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica 
(SIAPE).

 

Il SIAPE, sarà un utile strumento a servizio delle regioni e delle provincia autonome, per poter prevedere controlli e accertamenti sugli Attestati di prestazione energetica (APE), ma anche uno strumento di pianificazione strategica per l’attuazione di interventi di riqualificazione energetica, andando a concentrare le risorse nelle zone di maggiore necessità.

 

Sarà istituito dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ed essendo un sistema informativo, sarà soggetto alle direttive del decreto legislativo n. 82 del 7 Marzo 2005 (codice dell’amministrazione digitale).

 

Il SIAPE conterrà i dati relativi agli APE, agli impianti termici e alle ispezioni e controlli, che potranno essere consultati telematicamente, sia dai cittadini, in forma aggregata, che dalle regioni, provincie autonomee comuni in base alla loro area geografica di competenza.

 

Ad alimentare il SIAPE con i vari documenti, saranno le regioni e provincie autonome, obbligatoriamente entro il 31 marzo di ogni anno.

 

L’ENEA  inoltre sul proprio sito realizzerà una sezione apposita dedicata alla prestazione energetica degli edifici, che conterrà oltre a numerose informazioni riguardo modalità e tecnologie per l’efficientamento energetico degli edifici, anche l’accesso al SIAPE, e ai relativi dati statistici sugli attestati di prestazione energetica emessi, e in particolare:

- numero dei certificati registrati;

- numero dei certificati controllati;

- numero dei certificati validati a seguito di controllo;

- distribuzione dei certificati per classe energetica, indicando i dati totali e per annualità, divisi per regione e provincia autonoma, nonché il costo medio di realizzazione dell’attestato di prestazione energetica.

 

Il nuovo catasto degli APE, degli impianti termici e delle ispezioni e controlli, sarà successivamente integrato con il catasto degli edifici, gestito dall’Agenzia dell’Entrate. 

a i 500 ed i 3000 euro (comma 10).