Il nuovo volto dell'APE Unico 2015:

A cura di Lucia Criscuolo

 

Abbiamo già ampiamente parlato sul nostro blog delle novità che riguardano il nuovo APE e, in seguito alle varie proroghe, possiamo confermare che a partire da oggi entreranno in vigore i decreti attuativi della legge 90/2013.

 

Le caratteristiche del nuovo APE riguardano:

  • Le classi energetiche che passeranno da sette a dieci: dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
  • Nuovi indicatori: sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti. Sono previsti indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile;

In caso di nuova costruzione o risanamento a dover richiedere l’Ape è il costruttore. Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a compravendita o locazione spetta al proprietario ottenere l’attestazione, ma può essere fatto redigere anche dal condominio, e questo comporta una spesa minore.

 

Si calcola che su almeno il 2% degli attestati rilasciati scattino dei controlli e le sanzioni previste per tutti i soggetti coinvolti non sono di poco conto.

 

Il progettista che rilascia un’attestazione senza aver rispettato i criteri obbligatori previsti è punito con sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro, ed in più il fatto sarà segnalato all’ordine od al collegio di riferimento che dovranno prendere provvedimenti in merito.

 

Se in edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni che ne hanno modificato le prestazioni sul piano energetico manca l’Ape, il costruttore od il proprietario saranno puniti con una sanzione amministrativa da 3000 euro a 18000 euro.

 

Se invece l’Ape manca in un atto di compravendita o locazione, rispetto al passato l’atto resta valido, ma il venditore o proprietario potranno avere una multa tra i 3000 euro e i 18000 era nel primo caso e fra i 300 euro e i 1800 nel secondo.

 

A poter rilasciare l’Ape, dopo aver effettuato un sopralluogo dell’immobile, sono solo soggetti qualificati:

  • tecnici qualificati, singoli od associati;
  • Esco (una Energy Service Company);
  • tutti gli enti e gli organismi in possesso dei requisiti previsti dal Dpr 75/2015 ed accreditati a livello nazionale.

Ha una validità di 10 anni dal momento del rilascio, tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In questo caso il certificato sarà da rifare.

 

Tra i vari cambiamenti il decreto prevede venga introdotto  il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica 
(SIAPE).

 

Il SIAPE, sarà un utile strumento a servizio delle regioni e delle provincia autonome, per poter prevedere controlli e accertamenti sugli Attestati di prestazione energetica (APE), ma anche uno strumento di pianificazione strategica per l’attuazione di interventi di riqualificazione energetica, andando a concentrare le risorse nelle zone di maggiore necessità.

 

Sarà istituito dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ed essendo un sistema informativo, sarà soggetto alle direttive del decreto legislativo n. 82 del 7 Marzo 2005 (codice dell’amministrazione digitale).

 

Il SIAPE conterrà i dati relativi agli APE, agli impianti termici e alle ispezioni e controlli, che potranno essere consultati telematicamente, sia dai cittadini, in forma aggregata, che dalle regioni, provincie autonomee comuni in base alla loro area geografica di competenza.

 

Ad alimentare il SIAPE con i vari documenti, saranno le regioni e provincie autonome, obbligatoriamente entro il 31 marzo di ogni anno.

 

L’ENEA  inoltre sul proprio sito realizzerà una sezione apposita dedicata alla prestazione energetica degli edifici, che conterrà oltre a numerose informazioni riguardo modalità e tecnologie per l’efficientamento energetico degli edifici, anche l’accesso al SIAPE, e ai relativi dati statistici sugli attestati di prestazione energetica emessi, e in particolare:

- numero dei certificati registrati;

- numero dei certificati controllati;

- numero dei certificati validati a seguito di controllo;

- distribuzione dei certificati per classe energetica, indicando i dati totali e per annualità, divisi per regione e provincia autonoma, nonché il costo medio di realizzazione dell’attestato di prestazione energetica.

 

Il nuovo catasto degli APE, degli impianti termici e delle ispezioni e controlli, sarà successivamente integrato con il catasto degli edifici, gestito dall’Agenzia dell’Entrate.

 

 

 

 

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Commenti: 3
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